Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata andata
sostenitori delle SocietĂ Ascoli, Avellino, Bari, Brescia, Perugia, Pescara e Salernitana hanno,
in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo
ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi,
fumogeni e bengala);
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo,
lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13,
comma 1 lettera b) CGS, per avere la SocietĂ concretamente operato con le Forze dell'Ordine a
fini preventivi e di vigilanza.
LegaB