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09/10/18 - Bari, respinto il ricorso al Tar di Giancaspro

MessaggioInviato: mar ott 09, 2018 11:45
da Phantomas
Bari, respinto il ricorso al Tar di Giancaspro
Nuova tegola per l'ex presidente del Bari Calcio

di Giovanna Bruno

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Nuova tegola per l’ex patron del Bari Cosmo Giancaspro, ai domiciliari dal 26 settembre scorso perché accusato del crac da 10 milioni di euro della Finpower. In questo caso è la giustizia amministrativa a dar torto a Giancaspro che agli inizi di settembre aveva presentato un ricorso al Tar chiedendo che fosse annullata la procedura con cui il Comune aveva affidato il titolo sportivo alla Ssc Bari e che il San Nicola fosse restituito alla vecchia società, la Fc Bari. Con una sentenza firmata dal presidente della prima sezione Angelo Scafuri il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso di Giancaspro per difetto di legittimazione e di interesse. In pratica i giudici amministrative scrivono che il Comune ha seguito la procedura corretta sia nell’affidamento del titolo sia per l’affidamento temporaneo dello stadio. Tra le carte del procedimento amministrativo depositate agli inizi di ottobre si scopre che Giancaspro aveva anche presentato una domanda di iscrizione al campionato di serie D. Lo stadio indicato – scrivono i giudici – è quello di Terlizzi, che, a parare delle toghe "appare persino sovraqualificato per l’attività calcistica agognata" dalla Fc Bari. "La Ssc Bari – è scritto nella sentenza – è da considerata a tutti gli effetti la nuova squadra di calcio della citta".

norbaonline.it

Re: 09/10/18 - Bari, respinto il ricorso al Tar di Giancaspr

MessaggioInviato: mar ott 09, 2018 11:50
da Phantomas
+++ #BREAKINGNEWS +++

Il TAR Puglia boccia il ricorso di Giancaspro e della Fc Bari 1908 contro Comune di Bari e nei confronti della SSC Bari: il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso "inammissibile per difetto di legittimazione e difetto d’interesse a ricorrere". Giancaspro e Fc Bari condannati al pagamento delle spese processuali. La sentenza è stata pubblicata poco fa.

L'ex presidente aveva impugnato dinanzi al Tar la procedura esplorativa indetta dal Comune di Bari per la nascita della SSC Bari e gli atti di affidamento dello Stadio San Nicola alla nuova società biancorossa. Nella sentenza i giudici specificano rispetto alle rivendicazioni di Giancaspro e all’utilizzo dello Stadio da parte della Fc Bari 1908 che “il rapporto di rappresentatività con la città – nel senso prospettato dalla ricorrente, ossia come un consolidato legame identitario che avrebbe dovuto condizionare le scelte dell’Amministrazione, la quale, in sostanza, non avrebbe dovuto consentire alla controinteressata di giocare le partite di serie D nello stadio – è venuto meno con la mancata iscrizione al campionato di serie B. Per i giudici "la neocostituita Società Sportiva Calcio Bari S.S.D. a r.l., individuata dall’Amministrazione in esito ad una selezione improntata a criteri di comparazione qualitativa, è pertanto da considerare a tutti gli effetti la nuova squadra della città di Bari."

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Re: 09/10/18 - Bari, respinto il ricorso al Tar di Giancaspr

MessaggioInviato: mar ott 09, 2018 11:56
da saverio67
Phantomas ha scritto:+++ #BREAKINGNEWS +++

Il TAR Puglia boccia il ricorso di Giancaspro e della Fc Bari 1908 contro Comune di Bari e nei confronti della SSC Bari: il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso "inammissibile per difetto di legittimazione e difetto d’interesse aricorrere". Giancaspro e Fc Bari condannati al pagamento delle spese processuali. La sentenza è stata pubblicata poco fa.

L'ex presidente aveva impugnato dinanzi al Tar la procedura esplorativa indetta dal Comune di Bari per la nascita della SSC Bari e gli atti di affidamento dello Stadio San Nicola alla nuova società biancorossa. Nella sentenza i giudici specificano rispetto alle rivendicazioni di Giancaspro e all’utilizzo dello Stadio da parte della Fc Bari 1908 che “il rapporto di rappresentatività con la città – nel senso prospettato dalla ricorrente, ossia come un consolidato legame identitario che avrebbe dovuto condizionare le scelte dell’Amministrazione, la quale, in sostanza, non avrebbe dovuto consentire alla controinteressata di giocare le partite di serie D nello stadio – è venuto meno con la mancata iscrizione al campionato di serie B. Per i giudici "la neocostituita Società Sportiva Calcio Bari S.S.D. a r.l., individuata dall’Amministrazione in esito ad una selezione improntata a criteri di comparazione qualitativa, è pertanto da considerare a tutti gli effetti la nuova squadra della città di Bari."

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Re: 09/10/18 - Bari, respinto il ricorso al Tar di Giancaspr

MessaggioInviato: mar ott 09, 2018 12:07
da Phantomas
Tra le carte del procedimento amministrativo depositate agli inizi di ottobre si scopre che Giancaspro aveva anche presentato una domanda di iscrizione al campionato di serie D. Lo stadio indicato – scrivono i giudici – è quello di Terlizzi, che, a parere delle toghe "appare persino sovraqualificato per l’attività calcistica agognata" dalla Fc Bari.

:D :D :D :D

Re: 09/10/18 - Bari, respinto il ricorso al Tar di Giancaspr

MessaggioInviato: mar ott 09, 2018 12:17
da kingmisclot
saverio67 ha scritto:
Phantomas ha scritto:+++ #BREAKINGNEWS +++

Il TAR Puglia boccia il ricorso di Giancaspro e della Fc Bari 1908 contro Comune di Bari e nei confronti della SSC Bari: il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso "inammissibile per difetto di legittimazione e difetto d’interesse aricorrere". Giancaspro e Fc Bari condannati al pagamento delle spese processuali. La sentenza è stata pubblicata poco fa.

L'ex presidente aveva impugnato dinanzi al Tar la procedura esplorativa indetta dal Comune di Bari per la nascita della SSC Bari e gli atti di affidamento dello Stadio San Nicola alla nuova società biancorossa. Nella sentenza i giudici specificano rispetto alle rivendicazioni di Giancaspro e all’utilizzo dello Stadio da parte della Fc Bari 1908 che “il rapporto di rappresentatività con la città – nel senso prospettato dalla ricorrente, ossia come un consolidato legame identitario che avrebbe dovuto condizionare le scelte dell’Amministrazione, la quale, in sostanza, non avrebbe dovuto consentire alla controinteressata di giocare le partite di serie D nello stadio – è venuto meno con la mancata iscrizione al campionato di serie B. Per i giudici "la neocostituita Società Sportiva Calcio Bari S.S.D. a r.l., individuata dall’Amministrazione in esito ad una selezione improntata a criteri di comparazione qualitativa, è pertanto da considerare a tutti gli effetti la nuova squadra della città di Bari."

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Spese compensate.

Re: 09/10/18 - Bari, respinto il ricorso al Tar di Giancaspr

MessaggioInviato: mar ott 09, 2018 12:19
da kingmisclot
Pubblicato il 09/10/2018
N. 01283/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01094/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1094 del 2018, proposto da
Football Club Bari 1908 S.p.A. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Stefanin, Guido Ajello, Claudio Costantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Biancalaura Capruzzi, Rosa Cioffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti

Società Sportiva Calcio Bari S.S.D. a r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Profeta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via S. Cognetti, 25
per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 2018/08130 del 23 luglio 2018, con cui è stato approvato l’avviso pubblico denominato “Procedura esplorativa per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di società sportive per l'iscrizione della squadra di calcio della città di Bari al campionato 2018/2019, ai sensi art 52 comma 10 N.O.I.F.”, nonché dello stesso avviso;

della determinazione n. 2018/08410 del 31 luglio 2018, con cui è stata nominata la commissione con funzione di mero supporto tecnico al Sindaco nella sopra menzionata procedura;

del verbale della commissione del 31 luglio 2018, con cui è stata effettuata la valutazione delle domande di partecipazione pervenute;

del nulla osta del Sindaco di Bari del 7 agosto 2018, prot. n. 212177, seppur non conosciuto, con cui è stata assentita la disponibilità all’uso dello stadio San Nicola ai fini dell'iscrizione al prossimo campionato 2018 - 2019;

della proposta di deliberazione del 29 agosto 2018 n. 2018/235/00053, seppur non conosciuta, avente ad oggetto “Concessione in uso temporanea e provvisoria dello stadio San Nicola”;

della deliberazione della Giunta Comunale di Bari, n. 548 del 30 agosto 2018, avente ad oggetto la “concessione in uso temporanea e provvisoria dello stadio San Nicola”;

della scheda di consulenza tecnico giuridica del Segretario Generale – Ripartizione Culture – Religioni – Pari Opportunità – Comunicazione – Marketing Territoriale e Sport del 30 agosto 2018 n. 2018/00548, avente ad oggetto “concessione in uso temporanea e provvisoria dello stadio San Nicola”;

della comunicazione del 20 luglio 2018, trasmessa a mezzo pec al FC Bari, con cui il Comune di Bari ha avviato un procedimento di revoca della concessione dello Stadio, prorogata con deliberazione di Giunta Comunale n. 448 del 29 giugno 2018;

della determinazione dirigenziale Ripartizione Culture, Religioni, Pari opportunità, Comunicazione, Marketing Territoriale e Sport del Comune di Bari n. 2018/235/00265 del 26/07/2018, recante revoca della procedura aperta per “l’affidamento in concessione del servizio di gestione dello stadio San Nicola sito in Bari alla Strada Torrebella con oneri di manutenzione straordinaria a carico del concessionario” - in esecuzione dell'atto di indirizzo del Consiglio Comunale n. 80 del 28.07.2016 e delle determinazioni del dirigente della Ripartizione Culture, Religione, Pari Opportunità, Comunicazione, Marketing Territoriale e Sport n. 2017/235/00344 del 27.9.2017 e n. 2017/235/00348 del 10.10.2017 CIG: 7212588FE4 - CPV: 92610000-0, oltre che del relativo avviso pubblicato sul sito del Comune di Bari;

della nota prot. n. 196601/2018, non conosciuta, con cui il Sindaco di Bari ha chiesto alla Federazione Italiana Giuoco Calcio di attribuire alla Città di Bari il titolo sportivo per la partecipazione al campionato Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2018/2019 attraverso una propria società;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato anche non conosciuto;

nonché per l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della convenzione eventualmente stipulata tra il Comune e la Bari SSD, con domanda di subentro, oltre che per la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi dal FC Bari a causa dei provvedimenti impugnati e del comportamento doloso e colposo del Comune nello svolgimento dei fatti per cui è causa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e della Società Sportiva Calcio Bari S.S.D. a r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2018 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società Football Club Bari 1908 S.p.A. ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento, oltre che la declaratoria di inefficacia della convenzione, riguardante l’uso dello stadio San Nicola, eventualmente stipulata tra il Comune di Bari e la Società Sportiva Calcio Bari S.S.D. a r.l. (con espressa domanda di subentro nel rapporto) e la condanna al risarcimento dei danni derivanti dagli impugnati provvedimenti e dal comportamento doloso e colposo dell’Amministrazione comunale.

Ha premesso che in data 8 agosto 2014 è stata stipulata una prima concessione (con decorrenza dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015), costituente atto “funzionale e prodromico alla definizione di una concessione pluriennale che dovrà essere sottoscritta tra le parti entro e non oltre la predetta data del 30 giugno 2015”.

Ha soggiunto che, nel corso del tempo, tale convenzione è stata più volte rinnovata (con deliberazione di G.C. n. 455 del 30 giugno 2015 fino al 30 giugno 2016; con deliberazione di G.C. n. 463 del 30 giugno 2016 fino al 30 giugno 2017; con deliberazione di G.C. n. 456 del 30 giugno 2017 fino al 30 giugno 2018).

L’ultimo di tali rinnovi è conseguito, in particolare, alla presentazione, in data 18 giugno 2018, di una richiesta della ricorrente volta ad ottenere la disponibilità dello stadio in vista dell’iscrizione della squadra al campionato di serie B per la stagione 2018 – 2019. A fronte di tale domanda, il Sindaco ha concesso, con nota del 19 giugno 2018, il nulla osta alla disponibilità della struttura per l’iscrizione al campionato in questione e, per quanto più strettamente inerisce al rapporto concessorio, la Giunta comunale, con deliberazione n. 448 del 29 giugno 2018, ha assentito la disponibilità d’uso del “San Nicola” estendendola fino al 30 luglio 2018.

Si è sopra precisato che tali rinnovi, i quali hanno consentito l’ininterotto svolgimento delle partite di calcio del campionato di serie B all’interno dello stadio cittadino, sono stati concessi in prospettiva dell’indizione e dell’espletamento di una procedura di evidenza pubblica finalizzata al rilascio di una concessione pluriennale, vieppiù necessaria alla luce dell’entrata in vigore, il 18 aprile 2016, del D.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici).

In effetti, in data 13 ottobre 2017 il Comune di Bari (dopo aver manifestato con deliberazione di C.C. n. 33 del 20 aprile 2017 l’indirizzo politico preordinato a disporre l’esternalizzazione della gestione dello stadio) ha indetto una procedura aperta, regolata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 ed impostata sulla presentazione, da parte degli aspiranti concessionari, di un’offerta tecnico-qualitativa (alla quale sarebbe stato attribuito un punteggio massimo di 70 punti in base alla valutazione dei subcriteri ed all’assegnazione dei subpunteggi previsti dall’art. 12.3 del disciplinare di gara, ossia il piano di utilizzo del complesso sportivo, il piano di gestione e conduzione del complesso sportivo, il piano di risoluzione delle emergenze, il piano di manutenzione programmata del complesso sportivo, il piano delle risorse umane) e di un’offerta economica (con punteggio massimo previsto di 30 punti).

Tale procedura – dopo l’indizione – non è, però, proseguita, anzi è stata, dapprima, sospesa nota del responsabile del servizio del 10 gennaio 2018 e, alcuni mesi dopo, è stata revocata con determinazione dirigenziale del 26 luglio 2018 sul presupposto che non sarebbero più sussistite “le condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria della concessione quinquennale dello stadio”, ma anche con richiamo alla mancata ricapitalizzazione della società ricorrente ed alla sua non ammissione al campionato di serie B.

Profili, questi ultimi, correlati alla circostanza che in data 18 luglio 2018 il Tribunale delle Imprese di Bari ha dichiarato la liquidazione della società ricorrente, alla quale il Comune ha, quindi, comunicato in data 20 luglio 2018 l’avvio del procedimento di revoca della concessione più volte rinnovata in passato, cui è seguita, in data 27 luglio 2018, una diffida al rilascio dell’impianto non oltre il ravvicinato termine finale della concessione, fissato per il 30 luglio 2018, poi, effettivamente, venuto a scadenza.

Nel contempo, essendosi prospettato il rischio che la città di Bari non potesse disporre di una squadra in grado di iscriversi all’imminente campionato di calcio 2018 - 2019, in data 19 luglio 2018 il Comune di Bari ha trasmesso alla FIGC (Federazione italiana giuoco calcio) una domanda di ammissione alla procedura prevista dall'art. 52, comma 10 delle c.d. NOIF (norme organizzative interne della Federazione). Il riscontro a tale domanda è pervenuto dalla FIGC in data 23 luglio 2018, con indicazione dei relativi adempimenti e scadenze.

In immediata successione, con determinazione dirigenziale n. 8130 del 23 luglio 2018 è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la “procedura esplorativa per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di società sportive per l'iscrizione della squadra di calcio della città di Bari al campionato 2018/2019, ai sensi dell’art. 52, comma 10, N.O.I.F.”.

Tale procedura – in esito alla presentazione di diverse offerte – ha condotto, in data 31 luglio 2018, all’individuazione della Società Sportiva Calcio Bari S.S.D. a r.l, in tempo utile per adempiere alla scadenza del termine del 6 agosto 2018, fissata dalla FIGC per il deposito della documentazione di affiliazione e per il versamento del relativo contributo finanziario.

Dopo l’espletamento dei prescritti incombenti, in data 7 agosto 2018 l’Amministrazione comunale ha rilasciato alla neocostituita società il nulla osta all’uso dello stadio San Nicola per lo svolgimento delle partite del campionato di serie D, della Coppa Italia e di tutte le altre manifestazioni ufficiali organizzate dalla LND (Lega nazionale dilettanti).

La medesima società ha, poi, chiesto in data 22 agosto 2018 la concessione dell’impianto in vista dell’imminente inizio del campionato di serie D.

È seguita l’adozione degli atti impugnati, tra i quali – per quel che più interessa l’uso dello stadio – rileva la deliberazione di G.C. n. 548 del 30 agosto 2018, avente ad oggetto la “concessione in uso temporanea e provvisoria dello stadio San Nicola”.

A fondamento del ricorso sono stati proposti i seguenti motivi:

1°) violazione e falsa applicazione della Direttiva 2014/23/UE, con particolare riferimento agli artt. 30, 31 e seguenti; del D.lgs. 50/2016, con particolare riferimento agli artt. 35, 164 e seguenti; dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza dell’attività amministrativa; dell’art. 113 del D.lgs. 267/2000; eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà ed illogicità manifeste, carenza dei presupposti; illegittimità della procedura esplorativa.

Con tali censure la ricorrente ha ammesso di attraversare uno stato di insolvenza, ma nondimeno di essere intenta a porre in essere delle misure di ricapitalizzazione, le quali sarebbero “fortemente condizionate dalla concessione o meno dello stadio”, essendo in procinto, la stessa ricorrente, di iscriversi “entro il 30 settembre 2018 al campionato dilettantistico di terza categoria”, cosicché, in mancanza di ottenimento della concessione, l’affiliazione non sarebbe stata rinnovata e, pertanto, sarebbe stata compromessa “l’intera attività calcistica alla quale la stessa è esclusivamente preordinata” (cfr. pag. 10).

Ha soggiunto che l’indizione, da parte del Comune, della procedura di gara per l’affidamento pluriennale dello stadio “ha rappresentato la concreta possibilità per il FC Bari di concorrere all’aggiudicazione”, ma che “l’aspettativa riposta è stata totalmente disattesa a seguito dell’intervenuta revoca della gara in data 26 luglio 2018”, e ciò, per di più, con motivazione ritenuta carente e contraddittoria (cfr. pag. 11).

Riguardo alla procedura esplorativa, la ricorrente ha dedotto che si si sarebbe trattato di un espediente per eludere la normativa comunitaria e nazionale in tema di evidenza pubblica, oltre che in violazione della deliberazione dell’ANAC n. 1300/2016 sulla gestione degli impianti sportivi.

Ha, inoltre, lamentato che la SSD Bari, selezionata a seguito di detta procedura, si sarebbe ritrovata titolare della concessione dello stadio in violazione dell’art. 113 del d.lgs. 267/2000, che prescrive l’affidamento dei beni patrimoniali degli enti locali a mezzo di procedure di evidenza pubblica (cfr. pag. 15).

Ha, da ultimo, stigmatizzato che nella deliberazione di G.C. n. 463 del 30 giugno 2016 il Comune di Bari avrebbe espresso di volersi conformare alle disposizioni del codice dei contratti, ma che tale proposito sarebbe stato, di fatto, disatteso (cfr. pag. 16).

2°) Violazione dell’art. 90 della legge 289/2002; degli artt. 18, 19 e 20 della legge regionale 33/2006; eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà ed illogicità manifeste, carenza di presupposti ed illegittimità della procedura esplorativa.

In linea di continuità con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’affidamento dell’uso dello stadio alla SSD Bari per contrasto con la disciplina di cui alla legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), la quale avrebbe imposto l’affidamento degli impianti sportivi mediante procedura di gara: una normativa richiamata da alcune disposizioni della legge regionale 33/2006 (“norme per lo sviluppo dello sport per tutti”) sulla definizione dei criteri per l’affidamento in questione.

Nella specie – ha, quindi, contestato – il Comune non avrebbe informato la procedura esplorativa ai sopra citati profili regolatori.

3°) Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990; eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà ed illogicità manifesta, insussistenza dei presupposti per l’affidamento diretto; violazione degli artt. 17 e 52, comma 10 delle NOIF, illegittimità della procedura esplorativa.

Con tale censura la ricorrente ha inteso confutare il presupposto dell’urgente affidamento della struttura sportiva alla controinteressata SSD Calcio, evidenziando che laddove l’Amministrazione comunale non avesse revocato la disposta procedura di affidamento pluriennale, “ad oggi ci troveremmo con ogni probabilità innanzi ad un legittimo concessionario, senza la necessità di affidare illecitamente la gestione dell’impianto” (cfr. pag. 21).

Ha, inoltre, sostenuto di essere “l’unica società a poter legittimamente spendere il nome della Città di Bari, attesa la registrazione del marchio, conformemente alle prescrizioni del D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005” (cfr. pag. 22), assumendo, altresì, che dall’illegittima concessione dello stadio le sarebbe derivato un danno d’immagine.

Sarebbero state, infine, violate le c.d. NOIF (norme federali), segnatamente il Comune di Bari non avrebbe potuto “avvalersi di qualsiasi società”, risultando di contro vincolato all’obbligo di utilizzare il titolo sportivo per il tramite solo ed esclusivamente della stessa ricorrente.

Quest’ultima ha, inoltre, proposto domanda di risarcimento delle somme impiegate per la manutenzione ordinaria e straordinaria (€. 2.085.534,00), per l’installazione di un sistema di controllo degli accessi e di videosorveglianza e per la mancata restituzione della stragrande maggioranza dei beni mobili che si troverebbero all’interno dello stadio: il che prefigurerebbe un danno patrimoniale al quale sarebbe, inoltre, da aggiungere un danno di immagine e da perdita di chance (cfr. pag. 27).

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Bari (19.9.2018) e la Società Sportiva Calcio Bari S.S.D. a.r.l. (20.9.2018).

Con decreto cautelare n. 349 del 20 settembre 2018 il Presidente del TAR ha ritenuto non suscettibile di favorevole appressamento l’allegato pregiudizio concernente l’attività sportiva e, in particolare, lo svolgimento dell’incontro di calcio programmato per il 23 settembre 2018, rimettendo ogni ulteriore questione alla trattazione collegiale del 3 ottobre 2018.

In vista di tale udienza, la controinteressata ha preliminarmente eccepito, nella memoria del 28 settembre 2018, il difetto di interesse e di legittimazione ad agire della ricorrente, il cui titolo sportivo sarebbe stato revocato e che, comunque, avrebbe beneficiato, nel recente passato, dell’uso provvisorio dello stadio nei medesimi termini – cioè con affidamento diretto – contestati nell’ambito del presente giudizio; sempre in via preliminare ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sul presupposto che la revoca della concessione, con scadenza 30 luglio 2018, precedentemente rilasciata alla ricorrente, è stata motivata sulla base della mancata iscrizione al campionato di serie B, e che, in ogni caso, la disponibilità d’uso è venuta meno in forza della pregressa scadenza naturale del rapporto concessorio: il che evidenzierebbe un difetto d’interesse all’impugnazione; ha, inoltre, ribadito la legittimità della procedura esplorativa, che troverebbe un antecedente causale nella revoca del titolo sportivo, di cui più sopra si è detto; nel merito ha opposto che l’Amministrazione comunale non avrebbe in alcun modo escluso di procedere all’espletamento di una procedura di gara per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo.

L’Amministrazione comunale, nella memoria del 1° ottobre 2018, ha evidenziato che l’affidamento controverso è mirato ad “assicurare la fruibilità dell’impianto per garantire – nell’immediato e provvisoriamente – le attività propedeutiche alla disputa delle partite di campionato”, restando, comunque, impregiudicate “le successive determinazioni in ordine al compendio di cui trattasi”, evidenziando, in particolare, che “i cui tempi erano sicuramente incompatibili con l’avvio del ridetto campionato” (cfr. pag. 10).

Nella memoria del 1° ottobre 2018 la società ricorrente ha replicato alle eccezioni preliminari di difetto di legittimazione a ricorrere e difetto d’interesse all’impugnazione, rimarcando che il profilo lesivo sarebbe sostanziato dal censurato affidamento diretto della concessione, elusivamente attuato mediante la procedura esplorativa finalizzata ad individuare la squadra che si sarebbe iscritta al campionato 2018/2019; ha soggiunto che l’interesse al ricorso sarebbe collegato alla tutela del patrimonio sociale e della continuità aziendale, perseguiti mediante la “partecipazione ad una gara per la gestione dello stadio della propria Città” (cfr. pag. 4); ha, inoltre, prospettato che l’Amministrazione avrebbe in animo di “selezionare arbitrariamente il concessionario, bypassando lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica” (cfr. pag. 6); ha, infine, rimarcato che, pur essendo stata respinta la domanda di sospensione cautelare, il ricorso innanzi al Collegio di Garanzia del CONI non sarebbe stato definito nel merito, sicché – in mancanza di certezza sull’impossibilità di essere ammessi al campionato di serie B – il Comune non si sarebbe potuto avvalere della procedura prevista dall’art. 52, comma 10 delle NOIF.

Da segnalare, infine, che in data 2 ottobre 2018 la ricorrente ha depositato documentazione comprovante la proposizione della domanda di iscrizione al campionato dilettantistico di terza categoria.

All’udienza in Camera di Consiglio del 3 ottobre 2018 il Collegio ha avvisato i difensori delle parti costituite della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo e, non avendo registrato opposizioni, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione e difetto d’interesse a ricorrere, per le ragioni che seguono.

In prima battuta, è incontestato tra le parti, ai sensi dell’art. 64, comma 2 del codice del processo amministrativo, che lo stadio San Nicola, di proprietà del Comune di Bari, è stato concesso in uso alla società ricorrente, senza soluzione di continuità, dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 e, con successive proroghe, fino al 30 giugno 2016 e ancora – pur dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 (di cui la ricorrente ha, peraltro, dedotto la violazione nel presente giudizio) – fino al 30 giugno 2017.

Non avendo, a tale data, avviato una procedura aperta di affidamento, il Comune ha dovuto garantire lo svolgimento delle competizioni sportive, disponendo, sempre in favore della ricorrente, un’ulteriore proroga fino al 30 giugno 2018 (cfr. deliberazione di G.C. n. 456 del 30 giugno 2017).

La procedura di affidamento pluriennale è stata indetta in data 13 ottobre 2017, ma il termine fissato per la presentazione delle offerte (15 gennaio 2018) è stato dapprima sospeso con nota del responsabile del servizio del 10 gennaio 2018 (in quanto, medio tempore, la società ricorrente aveva avanzato una proposta di restyling dello stadio San Nicola) e, successivamente, la procedura in questione è stata revocata con determinazione dirigenziale n. 235 del 26 luglio 2018.

Tale decisione, in particolare, è stata motivata con esplicito riferimento:

a) alla mancata ricapitalizzazione della società ricorrente;

b) alla mancata iscrizione della stessa al campionato di calcio di serie B per la stagione 2018 – 2019, dichiarata con provvedimento del 20 luglio 2018 del Commissario Straordinario della FIGC, il quale ha preso atto dell’inosservanza di obblighi connessi ai “criteri legali ed economico-finanziari” (concernenti notevoli carenze patrimoniali e finanziarie ed il mancato pagamento di ritenute Irpef e contributi Inps relativi ad alcune mensilità per i tesserati); rilievi contestati formalmente dalla Co.vi.so.C in data 12 luglio 2018 (e neppure ritualmente impugnati), i quali hanno condotto il citato Commissario a deliberare la non concessione della licenza nazionale 2018 – 2019 e la “conseguente non ammissione (…) al campionato di serie B”;

c) al venir meno delle prospettive di valorizzazione dello stadio, oggetto di pregresse intese tra la stessa ricorrente e l’Amministrazione, preordinate ad “assicurare alla collettività locale una gestione economicamente più sostenibile dello stadio”, in linea, cioè, con i “moderni orientamenti che ispirano la costruzione di nuovi stadi in Italia e nel mondo”;

d) alla presa d’atto che la mancata iscrizione al campionato di serie B “impedisce di assicurare i ricavi derivanti dall'uso dello stadio per eventi sportivi, ipotizzati nel (…) piano economico” connesso alla proposta della ricorrente.

Si spiega così, pertanto, il riferimento alla sopravvenuta perdita delle “condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria della concessione quinquennale dello stadio”.

Come si vede, si tratta di un provvedimento necessitato da eventi prevalentemente ascrivibili alla condotta della società ricorrente (mancata ricapitalizzazione; denegata iscrizione al campionato di serie B), ampiamente motivato e sorretto da presupposti di valutazione istruttoria notevolmente approfonditi.

Sul piano più squisitamente connesso allo svolgimento delle competizioni sportive, proprio la negata ammissione della FC Bari al campionato di serie B ha indotto il Comune di Bari ad avvalersi della procedura di cui all'art. 52 comma 10, previa richiesta alla FIGC del 19 luglio 2018, riscontrata dalla Federazione con nota del successivo 23 luglio, nella quale sono stati specificati i relativi adempienti e la perentoria scadenza del 6 agosto 2018.

Tale disposizione prevede che “in caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Divisione Unica-Lega Pro il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l’iscrizione al Campionato”.

Si è detto, in precedenza, che la procedura di manifestazione d’interesse è stata indetta ed espletata, conducendo all’individuazione della società controinteressata in data 31 luglio 2018.

Da notare che nella medesima data del 31 luglio 2018 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare del ricorso proposto dalla ricorrente innanzi al Collegio di Garanzia del CONI per l’annullamento del provvedimento del Commissario Straordinario.

In data 7 agosto 2018 il Commissario Federale, d’intesa con il Presidente della Lega nazionale dilettanti, ha ammesso la nuova società, in soprannumero, al campionato nazionale di serie D, sotto condizione di alcuni adempimenti (puntualmente onorati).

Emerge, perciò, nitidamente che, a fronte della non ammissione della ricorrente al campionato di serie B, l’Amministrazione ha legittimamente esperito la procedura prevista dall’art. 52, comma 10 NOIF, la quale ha favorito la costituzione di una nuova compagine, alla quale è stato attribuito un regolare titolo sportivo (distinto da quello della ricorrente), che ai sensi della normativa federale costituisce il “riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato campionato” (cfr. art. 52, comma 1 NOIF).

Approssimandosi l’inizio del campionato di serie D, il Comune ha provveduto – con l’impugnata deliberazione di G.C. n. 548 del 30 agosto 2018 – alla “concessione in uso temporanea e provvisoria dello stadio San Nicola”, e ciò secondo le seguenti e puntuali condizioni:

1) l’uso dello stadio San Nicola e dell’antistadio è stato assentito “sino alla data del 31.12.2018 e comunque non oltre il termine della stagione calcistica 2018/2019 (30.06.2019)”;

2) sono rimaste impregiudicate “le successive determinazioni in ordine al compendio di cui trattasi, i cui tempi appaiono sicuramente incompatibili con l’avvio del campionato dilettantistico di serie D, al quale ormai appartiene la squadra cittadina”;

3) sono state poste a carico del concessionario in via provvisoria tutte le spese relative alle utenze dell’impianto sportivo, alla sua custodia e ad ogni altro onere per tributi e polizze assicurative: aspetti da rimettere ad una stipulanda convenzione.

Un affidamento, soprattutto, resosi necessario per effetto dell’urgente necessità di far fronte ad una situazione grave ed imprevista, la cui genesi è dovuta alle vicende che hanno investito la società ricorrente, e direttamente correlato, quanto alla durata del titolo concessorio, allo svolgimento della corrente stagione calcistica, e non oltre: il tutto non dissimilmente dal trattamento favorevole riservato, fin dal luglio 2014, alla FC Bari 1908.

Quest’ultima, infatti, sia prima sia addirittura in concomitanza con l’indizione della gara, ha potuto fruire di un “affidamento diretto”, il quale altro non ha rappresentato se non una misura urgente per fare in modo che le competizioni sportive della squadra di calcio della città di Bari potessero avere un regolare svolgimento.

È, perciò, destituito di fondamento l’assunto secondo cui l’affidamento provvisorio alla controinteressata sarebbe, in realtà, il risultato di un preventivo disegno amministrativo volto al rilascio di un titolo concessorio in via stabile e definitiva e, quindi, ad eludere l’evidenza pubblica.

Ciò precisato, a parere del Collegio difetta la legittimazione a ricorrente della società ricorrente, la quale, come si è sopra rilevato, non è stata ammessa al campionato di serie B per via dei gravi inadempimenti che hanno determinato il diniego della licenza nazionale 2018.

Un provvedimento inibitorio ad oggi valido ed efficace, né annullato né sospeso, sebbene impugnato innanzi al Collegio di Garanzia del CONI (che, come si è prima evidenziato, ha respinto l’istanza di sospensione cautelare con ordinanza n. 44 del 31 luglio 2018).

La pendenza di tale giudizio non neutralizza gli effetti del provvedimento commissariale, ossia precludere alla società ricorrente la giuridica possibilità di svolgere competizioni sportive (a questo punto non importa neppure se in nome, o meno, della città di Bari).

Forse consapevole di tale preclusione, ma soprattutto dell’incidenza di tale profilo in punto di legittimazione a ricorrere, la ricorrente ha dedotto di aver interesse ad iscriversi al campionato di terza categoria, cioè l’ultima categoria fra i dilettanti: invero solo una dichiarata intenzione, quanto meno al momento (30 agosto 2018) in cui l’Amministrazione comunale ha concesso l’uso provvisorio dello stadio alla società controinteressata.

Ne deriva che la domanda di iscrizione effettivamente proposta in data 26 settembre 2018 costituisce una sopravvenienza poco o per nulla significativa.

Oltre che difettare la legittimazione a ricorrere, difetta pure l’interesse a ricorrere.

A sostegno della propria posizione, la ricorrente ha richiamato il rapporto di rappresentatività della FC Bari con la città (anche dopo la dichiarazione di liquidazione del Tribunale delle Imprese di Bari), l’aspettativa qualificata in ordine all’ottenimento della concessione pluriennale dello stadio San Nicola, la messa a repentaglio del patrimonio sociale a detrimento dei creditori, la subordinazione – infine – della prosecuzione dell’attività sportiva, ancorché ripartendo dall’iscrizione al campionato di terza categoria, alla disponibilità dello stadio di Bari.

Si tratta di presupposti che il Collegio reputa inidonei ed insufficienti.

Anzitutto, il rapporto di rappresentatività con la città – nel senso prospettato dalla ricorrente, ossia come un consolidato legame identitario che avrebbe dovuto condizionare le scelte dell’Amministrazione, la quale, in sostanza, non avrebbe dovuto consentire alla controinteressata di giocare le partite di serie D nello stadio – è venuto meno con la mancata iscrizione al campionato di serie B.

Senza tale antecedente causale, imputabile solo ed esclusivamente alla gestione societaria della ricorrente, non vi sarebbe stato bisogno di esperire la procedura di cui all'art. 52, comma 10 delle NOIF, all’opposto palesatosi come l’unico rimedio efficace per non far scomparire il calcio cittadino.

Né può essere condiviso l’assunto secondo cui la tutela della proprietà industriale possa incidere sulla pienezza della prerogativa ascritta all’Amministrazioni comunale dal sopra citato comma 10, che appunto consente “alla città” della società non ammessa di “partecipare con una propria società ad un Campionato della LND”, favorendo la costituzione di un nuovo titolo sportivo.

La neocostituita Società Sportiva Calcio Bari S.S.D. a r.l., individuata dall’Amministrazione in esito ad una selezione improntata a criteri di comparazione qualitativa, è pertanto da considerare a tutti gli effetti la nuova squadra della città di Bari.

In seconda battuta, va considerato che la procedura di affidamento pluriennale – prima indetta e poi motivatamente revocata dal Comune – non è mai pervenuta alla fase della presentazione (a fortiori alla valutazione) delle offerte.

Non è, dunque, ravvisabile alcuna posizione qualificata e differenziata in capo alla ricorrente, la quale – contrariamente a quanto sostenuto – non vanta affatto un’aspettativa qualificata, bensì una più semplice aspettativa di fatto, analoga a quella di altri potenziali concorrenti (perfino di quelli ad oggi estranei alle vicende sportive oggetto di controversia).

La consistenza di tale interesse potrà ispessirsi – assumendo la connotazione di un interesse legittimo – nel momento in cui l’Amministrazione procederà a indire la procedura di evidenza pubblica che ha profilato nella deliberazione di G.C. n. 548/2018, il che consentirà di aprire un confronto concorrenziale in merito alla gestione dello stadio.

Un impegno, quello del Comune resistente, che la ricorrente ha contestato in base a congetture e la cui inattendibilità non è, ad oggi, dimostrabile.

Quanto, poi, al profilo di tutela dell’integrità del patrimonio sociale e dei creditori, occorre rilevare che tali vicende hanno una rilevanza circoscritta all’ambito privatistico. Sotto tale aspetto, dunque, è in gioco un interesse di natura eminentemente patrimoniale, cedevole rispetto a quello – di matrice pubblicistica – che presiede allo sport (in questo caso cittadino): “un’attività umana cui si riconosce un interesse pubblico tale da richiederne la protezione e l'incoraggiamento da parte dello Stato” (cfr. Corte Costituzionale, 25 marzo 1976, n. 57). Un inquadramento, peraltro, confermato dalla previsione di cui all’art. 1 della legge regionale 33/2006, evocata dalla ricorrente nel secondo motivo, in cui si prevede che “la Regione Puglia riconosce la funzione educativa e sociale dello sport”.

Parimenti infondato è, infine, l’assunto riguardante la presunta essenzialità della concessione dello stadio San Nicola.

Chiara e non equivocabile risulta, sul punto, la disciplina di cui all’art. 15 delle NOIF, secondo cui “per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica: (…) c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco”.

Non sussiste, come è agevole notare, alcuna previsione che renda obbligatoria, per la ricorrente, l’acquisizione della disponibilità dello stadio barese.

Del resto, nella domanda di iscrizione al campionato di terza categoria è stato indicato il campo sportivo comunale di Terlizzi, che appare perfino sovraqualificato per l’attività calcistica agognata dalla ricorrente, essendo “omologato fino al Campionato Regionale di Promozione”, come risulta dalla comunicazione del 27 settembre 2018, inviata dal Presidente del Comitato regionale Puglia della Lega nazionale dilettanti al Sindaco di Bari (nella quale – aspetto non secondario – si è fatto cenno a pendenti verifiche propedeutiche all’accettazione della sopra citata domanda di iscrizione).

Per le ragioni esposte, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione e difetto d’interesse a ricorrere.

La complessità dei fatti di causa giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione e difetto d’interesse a ricorrere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirèe Zonno, Consigliere

Angelo Fanizza, Primo Referendario, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo Fanizza Angelo Scafuri





IL SEGRETARIO

Re: 09/10/18 - Bari, respinto il ricorso al Tar di Giancaspr

MessaggioInviato: mar ott 09, 2018 12:26
da fabinf
g********o VFLB

scusate 8)

Re: 09/10/18 - Bari, respinto il ricorso al Tar di Giancaspr

MessaggioInviato: mar ott 09, 2018 12:39
da cuore(bianco)rosso
:sedere:

Re: 09/10/18 - Bari, respinto il ricorso al Tar di Giancaspr

MessaggioInviato: mar ott 09, 2018 12:56
da ucn1976delbariseguaci
una vergogna continua

Re: 09/10/18 - Bari, respinto il ricorso al Tar di Giancaspr

MessaggioInviato: mar ott 09, 2018 12:58
da Diamante Biancorosso
saverio67 ha scritto:
Phantomas ha scritto:+++ #BREAKINGNEWS +++

Il TAR Puglia boccia il ricorso di Giancaspro e della Fc Bari 1908 contro Comune di Bari e nei confronti della SSC Bari: il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso "inammissibile per difetto di legittimazione e difetto d’interesse aricorrere". Giancaspro e Fc Bari condannati al pagamento delle spese processuali. La sentenza è stata pubblicata poco fa.

L'ex presidente aveva impugnato dinanzi al Tar la procedura esplorativa indetta dal Comune di Bari per la nascita della SSC Bari e gli atti di affidamento dello Stadio San Nicola alla nuova società biancorossa. Nella sentenza i giudici specificano rispetto alle rivendicazioni di Giancaspro e all’utilizzo dello Stadio da parte della Fc Bari 1908 che “il rapporto di rappresentatività con la città – nel senso prospettato dalla ricorrente, ossia come un consolidato legame identitario che avrebbe dovuto condizionare le scelte dell’Amministrazione, la quale, in sostanza, non avrebbe dovuto consentire alla controinteressata di giocare le partite di serie D nello stadio – è venuto meno con la mancata iscrizione al campionato di serie B. Per i giudici "la neocostituita Società Sportiva Calcio Bari S.S.D. a r.l., individuata dall’Amministrazione in esito ad una selezione improntata a criteri di comparazione qualitativa, è pertanto da considerare a tutti gli effetti la nuova squadra della città di Bari."

Passione Bari Radio Selene
Pagamento delle spese processuali... ahahahah

Chidd appris all'ald


Aspetta e spera...

Re: 09/10/18 - Bari, respinto il ricorso al Tar di Giancaspr

MessaggioInviato: mar ott 09, 2018 13:32
da enzo_forza bari
I soldi non pagati si tramutano in giorni di arresto. Almeno credo che sia cosi. Ma ormai fa parte del passato, anche se non dimenticherò mai il male che ci ha fatto, che mi ha fatto :twisted: Quando vedo il televideo pag. 259 mi viene un magone pazzesco. Ma ritorneremo più forti e più sani di prima. :D

Re: 09/10/18 - Bari, respinto il ricorso al Tar di Giancaspr

MessaggioInviato: mar ott 09, 2018 13:58
da vito347
Phantomas ha scritto:Tra le carte del procedimento amministrativo depositate agli inizi di ottobre si scopre che Giancaspro aveva anche presentato una domanda di iscrizione al campionato di serie D. Lo stadio indicato – scrivono i giudici – è quello di Terlizzi, che, a parere delle toghe "appare persino sovraqualificato per l’attività calcistica agognata" dalla Fc Bari.

:D :D :D :D

Il ragionamento non fa una grinza, dal momento che è stato lui a portare il Bari in serie D riteneva di avere diritto alla categoria :krnut:

Re: 09/10/18 - Bari, respinto il ricorso al Tar di Giancaspr

MessaggioInviato: mar ott 09, 2018 14:39
da u'pregamuert
non c'erano dubbi sul fatto che la sentenza non poteva che essere questa

Re: 09/10/18 - Bari, respinto il ricorso al Tar di Giancaspr

MessaggioInviato: mar ott 09, 2018 15:58
da Orlove1954
L'ennesima buffonata e l'ennesima figura di m**** di questo pagliaccio

Re: 09/10/18 - Bari, respinto il ricorso al Tar di Giancaspr

MessaggioInviato: mar ott 09, 2018 17:02
da arrabbiatissimo
Tutto come avevo ampiamente previsto.....
il molfettese è nell'angolo e adesso vorrà andare a Roma in appello al Consiglio di Stato?
per me è abbastanza disperato da farlo....
che peccato