Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata andata
sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Brescia, Cesena, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara
e Salernitana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto
nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di
vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. BARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere omesso di
impedire, all'8° del secondo tempo, l'ingresso sul terreno di giuoco di un proprio tifoso che
causava la momentanea sospensione della gara.
LegaB