Re: *** Querelle Multiproprietà Topic Unico ***
Inviato: mar giu 28, 2022 11:35
D’alesio
Ci spieghi meglio... "Il rapporto tra diritto interno e diritto europeo viene regolato nel modo che segue: se le norme europee sono sufficientemente precise da prevedere la fattispecie in questione, il Giudice Italiano è tenuto a non applicare la norma nazionale con essa contrastante. Se invece la “precisione” dovesse mancare, il Giudice deve sollevare la questione di legittimità costituzionale avanti la Corte Costituzionale, la quale valuterà se annullare la norma interna. La Sentenza della Corte Costituzionale n.26 del 20 Dicembre 2017, chiarisce il modo in cui il Giudice deve comportarsi innanzi ad una particolare fonte europea. Si tratta della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, detta anche “Carta di Nizza”, redatta nell’anno 2000".
Quale sarebbe dunque l'atteggiamento da tenere? "Avanti ai Giudici nazionali va eccepito il rilevante contrasto tra le norme sulla multiproprietà del calcio l’art.41 della Costituzione Italiana e l’art.16 della Carta dei Diritti Fondamentali, che eleva a “diritto fondamentale” la libertà di impresa e il diritto al lavoro, con conseguente disapplicazione della norma in caso di contrasto. Non solo, contro una Sentenza definitiva del Giudice nazionale, è esperibile il ricorso alla corte di giustizia dell'Unione Europea, per la dichiarazione di nullità dell’atto impugnato".
"Sono del parere che, anche in serie A, si possano mantenere due proprietà - ha chiosato il prof. D'Alesio, che in carriera ha anche assistito, con successo, l'ex portiere del Bari, Jean Francois Gillet, scagionato e assolto dall'accusa di aver assunto nandrolone ( anni 2000 ) - Sarebbe sufficiente che la legislazione sportiva rendesse vigente un codice deontologico, che obblighi giuridicamente le Società all’osservanza di regole di comportamento leale, rigide e provviste di sanzioni".
Ci spieghi meglio... "Il rapporto tra diritto interno e diritto europeo viene regolato nel modo che segue: se le norme europee sono sufficientemente precise da prevedere la fattispecie in questione, il Giudice Italiano è tenuto a non applicare la norma nazionale con essa contrastante. Se invece la “precisione” dovesse mancare, il Giudice deve sollevare la questione di legittimità costituzionale avanti la Corte Costituzionale, la quale valuterà se annullare la norma interna. La Sentenza della Corte Costituzionale n.26 del 20 Dicembre 2017, chiarisce il modo in cui il Giudice deve comportarsi innanzi ad una particolare fonte europea. Si tratta della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, detta anche “Carta di Nizza”, redatta nell’anno 2000".
Quale sarebbe dunque l'atteggiamento da tenere? "Avanti ai Giudici nazionali va eccepito il rilevante contrasto tra le norme sulla multiproprietà del calcio l’art.41 della Costituzione Italiana e l’art.16 della Carta dei Diritti Fondamentali, che eleva a “diritto fondamentale” la libertà di impresa e il diritto al lavoro, con conseguente disapplicazione della norma in caso di contrasto. Non solo, contro una Sentenza definitiva del Giudice nazionale, è esperibile il ricorso alla corte di giustizia dell'Unione Europea, per la dichiarazione di nullità dell’atto impugnato".
"Sono del parere che, anche in serie A, si possano mantenere due proprietà - ha chiosato il prof. D'Alesio, che in carriera ha anche assistito, con successo, l'ex portiere del Bari, Jean Francois Gillet, scagionato e assolto dall'accusa di aver assunto nandrolone ( anni 2000 ) - Sarebbe sufficiente che la legislazione sportiva rendesse vigente un codice deontologico, che obblighi giuridicamente le Società all’osservanza di regole di comportamento leale, rigide e provviste di sanzioni".