spacer
     

GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Lo stadio e' sempre stato un punto di riferimento delle domeniche baresi... e ne sono successe di cose!!! Raccontatecele!
avvetra

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 4561
Iscritto il: mer lug 04, 2007 15:27
LocalitĂ : parma/japigia nel cuore
Highscores: 0

Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda avvetra » mar apr 20, 2010 6:03


not_omologated ha scritto:
whensundaycomes ha scritto:
Il d.a.spo. negli ultimi anni intanto ha preso sempre più piede e non è un caso che la giurisprudenza recente ha portato alla possibilità che questo provvedimento venga comminato anche ai tesserati e , notizia recente, nei campionati giovanili anche a genitori troppo “esagitati”. Di questo ed altro tratteremo prossimamente.



:shock:




confermo. colpiti da daspo anche soggetti che assistevano a partite di pallacanestro. vi è un caso in cui il daspo è passato da due a tre anni solo perchè il soggetto aveva in precedenza (nulla a che fare con manifestazioni sportive) una condanna,sospesa, per lesioni.


Ric. n. 1553/2008 Ord200800679
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
Angelo De Zotti Presidente
Stefano Mielli Referendario, relatore
Marina Perrelli Referendario
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella camera di consiglio del 10 settembre 2008.
Visto il ricorso n. 1553/2008 proposto da XXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall’avv.to XXXXXXXX, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.to XXXXXXX, in Venezia, XXXXXXXXXX;
CONTRO
l’Amministrazione degli Interni, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio
per l'annullamento
previa emissione di provvedimenti cautelari, del provvedimento del Questore della Provincia di Padova dd. 21.05.2008, notificato il 26.05.2008, n. 2063/2008/Div. Pol. Anticrimine/MP, con il quale veniva fatto divieto, ex. art. 6 della l. 401/89 come modificata dal D.L. 22.12.1994 n. 717 convertito nella l. 24.02.1995 n. 45, e dal D. Lgs. 377/01: di accedere ai luoghi ove si svolgono tutti gli incontri di calcio di campionati o coppe nazionali delle serie professionistiche A, B, C1, C2, e delle serie dilettantistiche, di tornei nazionali e internazionali e partite amichevoli cui prendano parte le squadre iscritte alle serie predette e le nazionali italiane di calcio per la durata di anni 2, nonché di transitare e sostare in prossimità degli impianti sportivi e relativi parcheggi, di intrattenersi nelle stazioni ferroviarie ed in quei luoghi ove è previsto l’arrivo e la partenza ed il transito delle tifoserie nelle due ore antecedenti, nelle due ore successive e durante le competizioni agonistiche come dall’orario delle partite indicato nel calendario ufficiale della FIGC”.
visti gli atti tutti della causa;
vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;
uditi (relatore il Consigliere Mielli), l’avv.to xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per la parte ricorrente;
considerato
che le censure di cui al primo e secondo motivo, con le quale si lamenta la violazione dell’art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989, appaiono sorrette da sufficienti elementi di fondatezza;
che infatti il divieto di assistere a manifestazioni sportive e di accesso ai luoghi va riferito a manifestazioni e luoghi specificatamente determinati, mentre l’ordine impartito, nel caso di specie, appare eccessivamente esteso e indeterminato, in particolare in ordine ai luoghi di sosta e di transito di tifoserie relativi all’intero territorio nazionale menzionati senza collegamenti con siti o squadre connessi ai fatti che hanno dato origine alle condotte contestate, in modo eccessivamente generico;
Ritenuto pertanto che, nei limiti indicati, sussistono i presupposti richiesti dall’art. 21, comma 8^, della legge 6.12.1971 n. 1034, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 1^, della legge 21.7.2000 n. 205;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, accoglie la suindicata domanda cautelare, ai fini di un riesame, nei limiti di cui in motivazione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Venezia, li 10 settembre 2008
Il Presidente l'Estensore

Il Segretario

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO
TERZA SEZIONE
Addì____________________________copia conforme della
presente è stata trasmessa all’Avvocatura dello Stato
e avviso della presente è stato comunicato alle parti.
Il Direttore di Segreteria
Ultima modifica di avvetra il mar apr 20, 2010 6:16, modificato 1 volta in totale.

avvetra

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 4561
Iscritto il: mer lug 04, 2007 15:27
LocalitĂ : parma/japigia nel cuore
Highscores: 0

Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda avvetra » mar apr 20, 2010 6:14


N. xxxxxx/2009 REG.ORD.SOSP.
N. xxxxx/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero xxxxx del 2009, proposto da:
xxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dagli avv. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, con domicilio eletto presso xxxxxxxxxx, via xxxxxxxx;

contro
Ministero dell'Interno - Roma, Questore di Lecce, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via Rubichi;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Questore di Lecce n. 4782/08 Div. Anticr. M.P., del 27 novembre 2008, notificato mediante consegna in data 29 novembre 2008 tramite il Commissariato di P.S. di Roma "Torpignattara", con cui si vieta ad xxxxxxxxx, per il periodo di un anno dalla data di notifica del provvedimento, di accedere a tutti gli stati e i campi sportivi dove si svolgono campionati o incontri di calcio di serie A, B, Prima Divisione (ex C1), Seconda Divisione (ex C2) e serie minori, nonché quelli della Nazionale Italiana di calcio; di accedere alle zone circostanti i luoghi dove si svolgono detti eventi sportivi, per il raggio di un chilometro, da due ore prima dell'inizio a due ore dopo la conclusione degli incontri; di accedere ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Roma;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questore di Lecce;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17/06/2009 il Pres. Aldo Ravalli e uditi per le parti gli l’Avv. xxxxxxxxxxxxxxxxx


Pur considerata la funzione preventiva del divieto di accesso agli stadi, manca nel caso un ragionevole e concreto rapporto fra comportamento della ricorrente e pericolo di disordine in occasione della manifestazione sportiva cui ha partecipato;
Visti gli artt. 19 e 21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art. 21;

P.Q.M.
Accoglie la suindicata istanza cautelare e, per l’effetto, sospende il decreto del Questore di Lecce impugnato.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:


Aldo Ravalli, Presidente, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
Carlo Dibello, Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/06/2009
IL SEGRETARIO




SONO TANTI I PROVVEDIMENTI ANNULLATI. RIPETO, IL PROBLEMA SONO I COSTI

whensundaycomes

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 36662
Iscritto il: mar ott 02, 2007 16:36
LocalitĂ : Kathmandu
Highscores: 0

Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » mer mag 05, 2010 16:39


E’ illegittima l’ordinanza contenente il divieto di accedere nei luoghi ove si svolgono competizioni di calcio relative ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali (Coppa dei Campioni, Coppa Uefa, Coppa delle Coppe), alle partite delle nazionali di calcio che verranno disputate nel territorio nazionale, per la durata di anni due a decorrere dalla notifica del provvedimento, nella parte in cui prevede, altresì, il divieto di intrattenersi nei luoghi interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni calcistiche, in quanto un simile divieto è estremamente generico ed eccessivamente sproporzionato.

T.A.R.

Toscana – Firenze

Sezione II

Ordinanza 20 novembre 2009, n. 905

(Pres. M. Nicolosi – Est. P. De Berardinis)

REPUBBLICA ITALIANA


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA



sul ricorso numero di registro generale 1774 del 2009, proposto dal sig. E. P., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando Palumbo e Renato Rolli e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Grandinetti in Firenze, via Martelli n. 4

contro



Ministero dell’Interno e Questura di Grosseto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliati presso gli Uffici di questa, in Firenze, via degli Arazzieri n. 4

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,



dell’ordinanza del Questore di Grosseto, Cat. 2^/div. P.A.C./2009, del 27 agosto 2009, contenente divieto al sig. E. P. di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni di calcio relative ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali (Coppa dei Campioni, Coppa Uefa, Coppa delle Coppe), alle partite delle nazionali di calcio che verranno disputate nel territorio nazionale, per la durata di anni due a decorrere dalla notifica del provvedimento, con divieto inoltre di intrattenersi nei luoghi interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni calcistiche.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Grosseto;

Viste la memoria e la documentazione depositate dalla Questura di Grosseto;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Nominato relatore nella Camera di consiglio del 19 novembre 2009 il dott. Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;


Considerato che, ad un sommario esame degli atti, il ricorso appare fornito di fumus boni juris nella parte del provvedimento impugnato che prevede il divieto, per l’odierno ricorrente, di intrattenersi nei luoghi interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni calcistiche alle quali il medesimo non può accedere, attesa l’estrema genericità e la troppo estesa latitudine (e, così, la sproporzione) di un simile divieto, per il quale si rende pertanto necessaria una più puntuale individuazione e limitazione da parte dell’Amministrazione;

Ritenuto, perciò, che sussistono gli estremi di cui all’art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, negli stretti limiti che si sono ora indicati

P.Q.M.



ACCOGLIE parzialmente la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai fini di un riesame della pratica nei limiti di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 19 novembre 2009, con l’intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario

Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20/11/2009.
Ciao Gianni, la tua trasferta continua nei nostri cuori!

whensundaycomes

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 36662
Iscritto il: mar ott 02, 2007 16:36
LocalitĂ : Kathmandu
Highscores: 0

Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » mer mag 05, 2010 16:44


Altra sentenza della Cassazione interessantissima...

http://webcache.googleusercontent.com/s ... l=it&gl=it

Niente DASPO per i disordini creati all'estero dai tifosi italiani. Infatti i questori non possono vietare l'accesso allo stadio e ordinare di presentarsi la domenica al commissariato ai tifosi autori delle violenze in concomitanza di partite in trasferta della propria squadra.
Ciao Gianni, la tua trasferta continua nei nostri cuori!

whensundaycomes

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 36662
Iscritto il: mar ott 02, 2007 16:36
LocalitĂ : Kathmandu
Highscores: 0

Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » mer mag 05, 2010 16:52


29.03.09 - Cassazione Penale: convalida del DASPO su valutazione prognostica pericolositĂ .

Il DASPO, seppur applicabile ai tesserati di federazioni sportive, deve essere necessariamente preceduto da un giudizio prognostico circa la pericolositĂ  del soggetto colpito dalla misura. E' questo l'importante principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in rassegna.

Per il Giudice della nomofilachia, infatti, nella applicazione del provvedimento di DASPO deve essere necessariamente formulato un giudizio prognostico circa la pericolositĂ  del soggetto colpito dalla misura, al pari della valutazione che deve essere espressa in relazione all'applicazione di qualsiasi misura di prevenzione, finalizzata, appunto, a prevenire condotte valutate dal legislatore come pericolose (nel caso dell'ari 6 della legge n. 491/89, condotte idonee a turbare l'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive).

Detta pericolotà sociale, ricorda la Cassazione citando il proprio orientamento, è "del tutto particolare perchè riguarda persone che, spesso, hanno una normale vita di relazione estranea ai circuiti criminali; ma ciò non esclude le finalità di prevenzione anche se dirette a contrastare un limitato settore delle attività criminali o comunque pericolose per l'ordine pubblico".

Per la Corte regolatrice, nel caso in esame (rissa insorta fra i calciatori delle due squadre sul campo di gioco e successivamente proseguita negli spogliatoi), il giudizio prognostico è stato espresso dal giudice in sede di rinvio il quale, con motivazione immune da censure, in quanto priva di qualsiasi connotazione di illogicità, ha ritenuto di dover formulare una prognosi favorevole. D'altra parte, ha proseguito il Giudicante, se, in via di principio, non fosse necessaria una valutazione prognostica di pericolosità - in relazione alla misura in argomento - questa Corte, in relazione alla concreta fattispecie, decidendo in occasione del primo ricorso del P.M., nell'enunciare il principio dell'applicabilità della misura anche a soggetti tesserarti di federazioni sportive, non avrebbe annullato l'impugnato provvedimento di mancata convalida con rinvio, bensì senza rinvio sul presupposto della legittimità dell'applicazione della misura da parte del Questore.

(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 18 febbraio 2009, n.7094)
Ciao Gianni, la tua trasferta continua nei nostri cuori!

YO74

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 12199
Iscritto il: gio set 22, 2005 14:01
LocalitĂ : Ultras Hills
Highscores: 0

Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda YO74 » mer mag 05, 2010 16:54


e chi decide la pericolositĂ  when ?? il Gip ??
http://it.wikipedia.org/wiki/Divide_et_impera


"Spinoza diceva che chi detiene il potere ha sempre bisogno che le persone siano affette da tristezza. Stasera siamo qui per regalarvi un pò di gioia, gioiaaaaa, gioiaaaaaaaaaa" ....
( Vasco Rossi )

La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare.
( Arthur Schopenhauer)

avvetra

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 4561
Iscritto il: mer lug 04, 2007 15:27
LocalitĂ : parma/japigia nel cuore
Highscores: 0

Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda avvetra » mer mag 05, 2010 17:10


ue' lallo, la decide l'infomativa prefettizia sulla persona. guardano se hai precedenti penali non necessariamente collegati alla fattispecie in esame. di solito nell'informativa c'è un pò di tutto. ad esempio se il soggeto è spesso in compagnia di pregiudicati etc.

whensundaycomes

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 36662
Iscritto il: mar ott 02, 2007 16:36
LocalitĂ : Kathmandu
Highscores: 0

Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » mer mag 05, 2010 17:17


Allora....cerco di fare un po' di ordine.

Con la legge Amato, che tra le altre cose ha aumentato la durata max del Daspo, il parametro da usare è la pericolosità del soggetto...ecco perchè, per fare un esempio spicciolo, quei tifosi che hanno avuto la diffida per "futili" motivi (es. biglietto di un settore diverso da quello occupato) non hanno l' obbligo di firma.

Detto questo, il responsabile dell' accertamento della pericolosità sociale, nell' irrogazione del Daspo, è la questura competente.

Per quanto riguarda, poi, i criteri con cui viene definito "pericoloso" un sogg., bisogna far riferimento al nostro codice penale (es. art. 133, se non erro), ma questa è altra storia.
Ciao Gianni, la tua trasferta continua nei nostri cuori!

YO74

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 12199
Iscritto il: gio set 22, 2005 14:01
LocalitĂ : Ultras Hills
Highscores: 0

Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda YO74 » gio mag 06, 2010 8:09


Grazie Ragazzi !
http://it.wikipedia.org/wiki/Divide_et_impera


"Spinoza diceva che chi detiene il potere ha sempre bisogno che le persone siano affette da tristezza. Stasera siamo qui per regalarvi un pò di gioia, gioiaaaaa, gioiaaaaaaaaaa" ....
( Vasco Rossi )

La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare.
( Arthur Schopenhauer)

whensundaycomes

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 36662
Iscritto il: mar ott 02, 2007 16:36
LocalitĂ : Kathmandu
Highscores: 0

Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » gio mag 06, 2010 12:06


Rileggendo mi rendo conto che questura competente è un tremendo paradosso. :lol:
Ciao Gianni, la tua trasferta continua nei nostri cuori!

whensundaycomes

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 36662
Iscritto il: mar ott 02, 2007 16:36
LocalitĂ : Kathmandu
Highscores: 0

Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » lun lug 19, 2010 16:15


Due notizie importanti :

(AGI) Roma - Se la protesta e' avvenuta fuori dallo stadio, tifoso non ha obbligo presentarsi in commissariato durante le partite. Lo ha stabilito la Cassazione nel processo contro un giovane che era stato denunciato per avere, nel settembre 2009, fatto parte di un gruppo di ultras, ripreso di fronte all'ingresso dello stadio del capoluogo siciliano, che aveva acceso fumogeni ed inneggiato contro "temuti provvedimenti legislativi" ed esposto striscioni contro il Casms.

19/07/2010 - di Corriere .it; Fonte: www.corriere.it
Sì agli striscioni di protesta, ma lontano dallo stadio.


Prendere in giro gli avversari non è un reato. Anzi: «Rientra nel diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero». Ma se si contestano i provvedimenti legislativi, gli striscioni e i manifesti vanno esposti a debita distanza dallo stadio dove si svolge la partita. Il nuovo vademecum del tifoso di calcio viene dalla Cassazione, che con una recente sentenza della Terza sezione Penale ha disciplinato alcuni punti finora poco chiari del comportamento degli ultras.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso di un tifoso 28enne del Palermo, Ivan A., al quale il Questore di Palermo aveva imposto l'obbligo di presentarsi negli uffici di polizia per tre anni in occasione di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra siciliana. Il giovane era stato denunciato perché, con altri tifosi, aveva manifestato all'ingresso dello stadio di Palermo il 20 settembre scorso, contestando le nuove norme per limitare la violenza negli stadi. Nel ricorrere in Cassazione contro la decisione confermata dal gip di Palermo, il tifoso ha sostenuto che in realtà la protesta è avvenuta lontano dal luogo dove si svolgeva la partita, dal momento che quel giorno la squadra rosanero era in trasferta a Parma. Davanti alla Favorita si era incontrato con altri tifosi solo per ascoltare la radiocronaca del match.
Ciao Gianni, la tua trasferta continua nei nostri cuori!

avvetra

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 4561
Iscritto il: mer lug 04, 2007 15:27
LocalitĂ : parma/japigia nel cuore
Highscores: 0

Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda avvetra » mer lug 21, 2010 15:20


N. 00462/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00633/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 633 del 2010, proposto da:
xxxxx e xxxxxx, rappresentati e difesi dall'avv. XXXXX, con domicilio eletto presso Xxxx in Brescia,


contro

Questura di Cremona, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei provvedimenti DASPO a firma del Questore di Cremona del 27/03/2010, notificato in data 1/4/2010;




Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Cremona e di Ministero dell'Interno;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2010 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;




Considerato:

- che, allo stato, il ricorso appare dotato di elementi di convincimento alla stregua del precedente di questa Sezione 27 maggio 2010, n. 2163, nel quale è a sua volta richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato circa la tassatività dell’elenco di cui all’art. 6 legge 401/1989 e s.m.;

- che il danno può ravvisarsi in una certa qual genericità della descrizione dei luoghi (oltre agli stadi), in relazione ai quali i provvedimenti impugnati impongono il divieto di accesso ai ricorrenti;

- che, pertanto, i provvedimenti stessi vanno sospesi;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende i provvedimenti in epigrafe.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2010 con l'intervento dei Signori:



Giorgio Calderoni, Presidente, Estensore

Stefano Tenca, Primo Referendario

Mara Bertagnolli, Primo Referendario

whensundaycomes

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 36662
Iscritto il: mar ott 02, 2007 16:36
LocalitĂ : Kathmandu
Highscores: 0

Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » mer lug 21, 2010 17:15


Vizi formali del provvedimento?
Ciao Gianni, la tua trasferta continua nei nostri cuori!

avvetra

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 4561
Iscritto il: mer lug 04, 2007 15:27
LocalitĂ : parma/japigia nel cuore
Highscores: 0

Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda avvetra » gio lug 22, 2010 5:52


whensundaycomes ha scritto:Vizi formali del provvedimento?



si gian!

sono un'infinitĂ .
molti dei quali riguardano le distanze dagli eventi sportivi e la genericità dei luoghi in cui è vietato stazionare prima durante e dopo l'evento sportivo.


purtroppo, come ben sai, il ricorso al Tar è molto oneroso. solo di contributo unificato si spende 500 euro. se al contrario fosse stato piu' economico, sai quanti daspo sarebbero stati sospesi o annullati?

il requisito di base per l'applicazione del daspo è la pericolosità sociale del soggetto rapportata all'evento.
ad esempio, se coloro che hanno ricevuto un daspo perchè in possesso di un tagliando differente rispetto al settore in cui sono stati trovati avessero fatto ricorso, con ogni probabilità, il tar avrebbe annullato il provvedimento.
al concetto di pericolositĂ  sociale si sarebbe contrapposto l'esigenza di sicurezza del tifoso.

whensundaycomes

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 36662
Iscritto il: mar ott 02, 2007 16:36
LocalitĂ : Kathmandu
Highscores: 0

Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » gio lug 22, 2010 11:53


:wink:
Ciao Gianni, la tua trasferta continua nei nostri cuori!

PrecedenteProssimo

Torna a STORIE DI CURVA

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti