not_omologated ha scritto:whensundaycomes ha scritto:
Il d.a.spo. negli ultimi anni intanto ha preso sempre più piede e non è un caso che la giurisprudenza recente ha portato alla possibilità che questo provvedimento venga comminato anche ai tesserati e , notizia recente, nei campionati giovanili anche a genitori troppo “esagitati”. Di questo ed altro tratteremo prossimamente.
confermo. colpiti da daspo anche soggetti che assistevano a partite di pallacanestro. vi è un caso in cui il daspo è passato da due a tre anni solo perchè il soggetto aveva in precedenza (nulla a che fare con manifestazioni sportive) una condanna,sospesa, per lesioni.
Ric. n. 1553/2008 Ord200800679
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
Angelo De Zotti Presidente
Stefano Mielli Referendario, relatore
Marina Perrelli Referendario
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella camera di consiglio del 10 settembre 2008.
Visto il ricorso n. 1553/2008 proposto da XXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall’avv.to XXXXXXXX, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.to XXXXXXX, in Venezia, XXXXXXXXXX;
CONTRO
l’Amministrazione degli Interni, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio
per l'annullamento
previa emissione di provvedimenti cautelari, del provvedimento del Questore della Provincia di Padova dd. 21.05.2008, notificato il 26.05.2008, n. 2063/2008/Div. Pol. Anticrimine/MP, con il quale veniva fatto divieto, ex. art. 6 della l. 401/89 come modificata dal D.L. 22.12.1994 n. 717 convertito nella l. 24.02.1995 n. 45, e dal D. Lgs. 377/01: di accedere ai luoghi ove si svolgono tutti gli incontri di calcio di campionati o coppe nazionali delle serie professionistiche A, B, C1, C2, e delle serie dilettantistiche, di tornei nazionali e internazionali e partite amichevoli cui prendano parte le squadre iscritte alle serie predette e le nazionali italiane di calcio per la durata di anni 2, nonché di transitare e sostare in prossimità degli impianti sportivi e relativi parcheggi, di intrattenersi nelle stazioni ferroviarie ed in quei luoghi ove è previsto l’arrivo e la partenza ed il transito delle tifoserie nelle due ore antecedenti, nelle due ore successive e durante le competizioni agonistiche come dall’orario delle partite indicato nel calendario ufficiale della FIGC”.
visti gli atti tutti della causa;
vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;
uditi (relatore il Consigliere Mielli), l’avv.to xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per la parte ricorrente;
considerato
che le censure di cui al primo e secondo motivo, con le quale si lamenta la violazione dell’art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989, appaiono sorrette da sufficienti elementi di fondatezza;
che infatti il divieto di assistere a manifestazioni sportive e di accesso ai luoghi va riferito a manifestazioni e luoghi specificatamente determinati, mentre l’ordine impartito, nel caso di specie, appare eccessivamente esteso e indeterminato, in particolare in ordine ai luoghi di sosta e di transito di tifoserie relativi all’intero territorio nazionale menzionati senza collegamenti con siti o squadre connessi ai fatti che hanno dato origine alle condotte contestate, in modo eccessivamente generico;
Ritenuto pertanto che, nei limiti indicati, sussistono i presupposti richiesti dall’art. 21, comma 8^, della legge 6.12.1971 n. 1034, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 1^, della legge 21.7.2000 n. 205;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, accoglie la suindicata domanda cautelare, ai fini di un riesame, nei limiti di cui in motivazione.La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Venezia, li 10 settembre 2008
Il Presidente l'Estensore
Il Segretario
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO
TERZA SEZIONE
Addì____________________________copia conforme della
presente è stata trasmessa all’Avvocatura dello Stato
e avviso della presente è stato comunicato alle parti.
Il Direttore di Segreteria