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GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Lo stadio e' sempre stato un punto di riferimento delle domeniche baresi... e ne sono successe di cose!!! Raccontatecele!
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda YO74 » gio lug 22, 2010 11:59


:mrgreen:
http://it.wikipedia.org/wiki/Divide_et_impera


"Spinoza diceva che chi detiene il potere ha sempre bisogno che le persone siano affette da tristezza. Stasera siamo qui per regalarvi un pò di gioia, gioiaaaaa, gioiaaaaaaaaaa" ....
( Vasco Rossi )

La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare.
( Arthur Schopenhauer)

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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda YO74 » mar set 07, 2010 14:14


spiegate cosa succede se vado a una partita dove vige il divieto di vendita di biglietti per residenti altrove...se non li vendono significa che non mi vogliono, dunque se vado nei pressi dell'impianto sportivo cosa rischio ?
http://it.wikipedia.org/wiki/Divide_et_impera


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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda bariumcaputmundi » mar set 07, 2010 14:59


Finalmente un topic interessante!
gianluca

Finché ci sarà M A T A R R E S E, diserzione ad oltranza!

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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » mar set 07, 2010 16:25


YO74 ha scritto:spiegate cosa succede se vado a una partita dove vige il divieto di vendita di biglietti per residenti altrove...se non li vendono significa che non mi vogliono, dunque se vado nei pressi dell'impianto sportivo cosa rischio ?


Rischi...anche una diffida, perche' la discrezionalità delle Questure oramai ha raggiunto livelli mai visti.
Ciao Gianni, la tua trasferta continua nei nostri cuori!

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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda YO74 » mar set 07, 2010 16:27


whensundaycomes ha scritto:
YO74 ha scritto:spiegate cosa succede se vado a una partita dove vige il divieto di vendita di biglietti per residenti altrove...se non li vendono significa che non mi vogliono, dunque se vado nei pressi dell'impianto sportivo cosa rischio ?


Rischi...anche una diffida, perche' la discrezionalità delle Questure oramai ha raggiunto livelli mai visti.


che schifo..........grazie Fratello.........!!!!!!!!
http://it.wikipedia.org/wiki/Divide_et_impera


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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda pedro » mar set 07, 2010 16:29


dopo i Daspo ai bergamaschi per i fatti di Alzano, comminati senza che vi fosse "manifestazione sportiva", tutto è ormai possibile..........
è che purtroppo non tutti possono permettersi di fare ricorso.....ma al Tar in genere il diritto continua a sopravvivere.
Il calcio è miseri campi di allenamento, alimentazione orrenda, terreni di gioco fangosi, stadi gremiti, canzoni stupende, arcigni centromediani, centroattacchi inarrestabili, allenatori per sempre nella stessa squadra, magliette senza sponsor, calci d'inizio alle tre del pomeriggio e, dopo novanta minuti a tirar calci e prenderne, una birra scura in una vasca d'acqua sporca. (George Best)

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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » lun gen 16, 2012 13:33


Accendere un fumogeno (senza lanciarlo) non è più reato

16/01/2012 - di Il Resto del Carlino; Fonte: www.ilrestodelcarlino.it

TIFOSI, gioite. Da oggi accendere un fumogeno allo stadio (senza lanciarlo in modo pericoloso, ovviamente) non è più un reato. Questo almeno secondo la decisione del gip di Firenze, che nei giorni scorsi ha ‘assolto’ un ultrà del Bologna accusato di «possesso di un fumogeno», punito dalla legge 401 del 1989, cioè la normativa di riferimento per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

Un tifoso bolognese di 26 anni, leader dei Mods, era finito nei guai il 15 maggio scorso quando, nella trasferta contro i rivali storici della Fiorentina, aveva acceso un fumogeno arancione fuori dallo stadio ‘Artemio Franchi’ mentre assieme agli altri tifosi stava per entrare per assistere alla partita. La Digos fiorentina l’aveva visto e fermato all’ingresso, quindi l’aveva denunciato. A stretto giro, era arrivato il Daspo del questore, cioè il divieto di assistere alle partite di calcio per cinque anni, con l’obbligo di triplice firma in Questura prima, durante e dopo gli incontri. Una prassi consolidata, che aveva già colpito in passato decine e decine di ultrà (condannati di solito a pene fra 4 e 6 mesi di carcere).

STAVOLTA, però, l’avvocato Gabriele Bordoni, ha presentato una dettagliata memoria che ha convinto il giudice ad archiviare le accuse, un’assoluzione a cui è seguita la revoca del Daspo da parte del questore.
Questo perché, anche se la legge prevede che sia punito il «possesso di artifizi pirotecnici (razzi, bengala, petardi, fumogeni) in occasione di manifestazioni sportive», quella norma serve a impedire che simili strumenti diventino armi pericolose, magari lanciate contro i tifosi avversari o la polizia. Nel caso del tifoso invece, il fumogeno era stato acceso e tenuto in mano fino ad esaurimento, come riferito dalla stessa Digos. Dunque, nessun uso pericoloso. Ma c’è di più, perché quando l’ultrà era stato fermato, non era più in possesso di un fumogeno, ma solo di un bossolo vuoto e inerte. Quindi non era più contestabile alcunché. L’uso del fumogeno alla luce del sole aveva fatto venir meno il presunto pericolo. E’ evidente che, se un tifoso venisse pescato all’ingresso dello stadio con il fumogeno intatto, sarebbe comunque punito. Ovvio il commento del tifoso, liberato da accuse e Daspo: «Adesso, finalmente, me ne torno allo stadio...».

A PICCOLI PASSI....
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda diavoletto » lun gen 16, 2012 15:10


:fumogeno:
Che sarà, sarà...




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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda Biancorosso94 » lun gen 16, 2012 15:56


whensundaycomes ha scritto:TIFOSI, gioite. Da oggi accendere un fumogeno allo stadio (senza lanciarlo in modo pericoloso, ovviamente) non è più un reato. Questo almeno secondo la decisione del gip di Firenze, che nei giorni scorsi ha ‘assolto’ un ultrà del Bologna accusato di «possesso di un fumogeno», punito dalla legge 401 del 1989, cioè la normativa di riferimento per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

Un tifoso bolognese di 26 anni, leader dei Mods, era finito nei guai il 15 maggio scorso quando, nella trasferta contro i rivali storici della Fiorentina, aveva acceso un fumogeno arancione fuori dallo stadio ‘Artemio Franchi’ mentre assieme agli altri tifosi stava per entrare per assistere alla partita. La Digos fiorentina l’aveva visto e fermato all’ingresso, quindi l’aveva denunciato. A stretto giro, era arrivato il Daspo del questore, cioè il divieto di assistere alle partite di calcio per cinque anni, con l’obbligo di triplice firma in Questura prima, durante e dopo gli incontri. Una prassi consolidata, che aveva già colpito in passato decine e decine di ultrà (condannati di solito a pene fra 4 e 6 mesi di carcere).

STAVOLTA, però, l’avvocato Gabriele Bordoni, ha presentato una dettagliata memoria che ha convinto il giudice ad archiviare le accuse, un’assoluzione a cui è seguita la revoca del Daspo da parte del questore.
Questo perché, anche se la legge prevede che sia punito il «possesso di artifizi pirotecnici (razzi, bengala, petardi, fumogeni) in occasione di manifestazioni sportive», quella norma serve a impedire che simili strumenti diventino armi pericolose, magari lanciate contro i tifosi avversari o la polizia. Nel caso del tifoso invece, il fumogeno era stato acceso e tenuto in mano fino ad esaurimento, come riferito dalla stessa Digos. Dunque, nessun uso pericoloso. Ma c’è di più, perché quando l’ultrà era stato fermato, non era più in possesso di un fumogeno, ma solo di un bossolo vuoto e inerte. Quindi non era più contestabile alcunché. L’uso del fumogeno alla luce del sole aveva fatto venir meno il presunto pericolo. E’ evidente che, se un tifoso venisse pescato all’ingresso dello stadio con il fumogeno intatto, sarebbe comunque punito. Ovvio il commento del tifoso, liberato da accuse e Daspo: «Adesso, finalmente, me ne torno allo stadio...».


Sono leggermente perplesso... L'articolo dice che "non è più reato accendere un fumogeno IN UNO STADIO" e poi narra di quanto accaduto ad un tifoso che ha acceso un fumogeno FUORI DALLO STADIO. :scratch:
Quanto all'ultima parte dell'articolo, invece, se ho capito bene è possibile accendere il fumogeno all'interno dello stadio senza rischiare nulla, ma se mi beccano al pre-filtraggio o al tornello con l'artifizio nascosto, mi prendo il provvedimento (Daspo)? Non sembra una cosa tanto lineare...
Un'altra cosa... Questa sentenza "riscrive" quanto scritto nella legge 401, nel senso che verrà sempre applicata questa interpretazione giuridica oppure rischio qualcosa anche nel caso di cui sopra?

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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » lun gen 16, 2012 16:42


Biancorosso94 ha scritto:
whensundaycomes ha scritto:TIFOSI, gioite. Da oggi accendere un fumogeno allo stadio (senza lanciarlo in modo pericoloso, ovviamente) non è più un reato. Questo almeno secondo la decisione del gip di Firenze, che nei giorni scorsi ha ‘assolto’ un ultrà del Bologna accusato di «possesso di un fumogeno», punito dalla legge 401 del 1989, cioè la normativa di riferimento per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

Un tifoso bolognese di 26 anni, leader dei Mods, era finito nei guai il 15 maggio scorso quando, nella trasferta contro i rivali storici della Fiorentina, aveva acceso un fumogeno arancione fuori dallo stadio ‘Artemio Franchi’ mentre assieme agli altri tifosi stava per entrare per assistere alla partita. La Digos fiorentina l’aveva visto e fermato all’ingresso, quindi l’aveva denunciato. A stretto giro, era arrivato il Daspo del questore, cioè il divieto di assistere alle partite di calcio per cinque anni, con l’obbligo di triplice firma in Questura prima, durante e dopo gli incontri. Una prassi consolidata, che aveva già colpito in passato decine e decine di ultrà (condannati di solito a pene fra 4 e 6 mesi di carcere).

STAVOLTA, però, l’avvocato Gabriele Bordoni, ha presentato una dettagliata memoria che ha convinto il giudice ad archiviare le accuse, un’assoluzione a cui è seguita la revoca del Daspo da parte del questore.
Questo perché, anche se la legge prevede che sia punito il «possesso di artifizi pirotecnici (razzi, bengala, petardi, fumogeni) in occasione di manifestazioni sportive», quella norma serve a impedire che simili strumenti diventino armi pericolose, magari lanciate contro i tifosi avversari o la polizia. Nel caso del tifoso invece, il fumogeno era stato acceso e tenuto in mano fino ad esaurimento, come riferito dalla stessa Digos. Dunque, nessun uso pericoloso. Ma c’è di più, perché quando l’ultrà era stato fermato, non era più in possesso di un fumogeno, ma solo di un bossolo vuoto e inerte. Quindi non era più contestabile alcunché. L’uso del fumogeno alla luce del sole aveva fatto venir meno il presunto pericolo. E’ evidente che, se un tifoso venisse pescato all’ingresso dello stadio con il fumogeno intatto, sarebbe comunque punito. Ovvio il commento del tifoso, liberato da accuse e Daspo: «Adesso, finalmente, me ne torno allo stadio...».


Sono leggermente perplesso... L'articolo dice che "non è più reato accendere un fumogeno IN UNO STADIO" e poi narra di quanto accaduto ad un tifoso che ha acceso un fumogeno FUORI DALLO STADIO. :scratch:
Quanto all'ultima parte dell'articolo, invece, se ho capito bene è possibile accendere il fumogeno all'interno dello stadio senza rischiare nulla, ma se mi beccano al pre-filtraggio o al tornello con l'artifizio nascosto, mi prendo il provvedimento (Daspo)? Non sembra una cosa tanto lineare...
Un'altra cosa... Questa sentenza "riscrive" quanto scritto nella legge 401, nel senso che verrà sempre applicata questa interpretazione giuridica oppure rischio qualcosa anche nel caso di cui sopra?


Diciamo che questa pronuncia crea un precedente non indifferente in merito al possesso di un fumogeno...che può essere fatto valere in un qualsivoglia simile procedimento...ovviamente non "riscrive" nulla, la legge rimane quella (ubi maior minor cessat) ma è evidente che possa andare incontro a deroghe come in questo caso.
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda Biancorosso94 » lun gen 16, 2012 17:25


whensundaycomes ha scritto:
Biancorosso94 ha scritto:
whensundaycomes ha scritto:TIFOSI, gioite. Da oggi accendere un fumogeno allo stadio (senza lanciarlo in modo pericoloso, ovviamente) non è più un reato. Questo almeno secondo la decisione del gip di Firenze, che nei giorni scorsi ha ‘assolto’ un ultrà del Bologna accusato di «possesso di un fumogeno», punito dalla legge 401 del 1989, cioè la normativa di riferimento per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

Un tifoso bolognese di 26 anni, leader dei Mods, era finito nei guai il 15 maggio scorso quando, nella trasferta contro i rivali storici della Fiorentina, aveva acceso un fumogeno arancione fuori dallo stadio ‘Artemio Franchi’ mentre assieme agli altri tifosi stava per entrare per assistere alla partita. La Digos fiorentina l’aveva visto e fermato all’ingresso, quindi l’aveva denunciato. A stretto giro, era arrivato il Daspo del questore, cioè il divieto di assistere alle partite di calcio per cinque anni, con l’obbligo di triplice firma in Questura prima, durante e dopo gli incontri. Una prassi consolidata, che aveva già colpito in passato decine e decine di ultrà (condannati di solito a pene fra 4 e 6 mesi di carcere).

STAVOLTA, però, l’avvocato Gabriele Bordoni, ha presentato una dettagliata memoria che ha convinto il giudice ad archiviare le accuse, un’assoluzione a cui è seguita la revoca del Daspo da parte del questore.
Questo perché, anche se la legge prevede che sia punito il «possesso di artifizi pirotecnici (razzi, bengala, petardi, fumogeni) in occasione di manifestazioni sportive», quella norma serve a impedire che simili strumenti diventino armi pericolose, magari lanciate contro i tifosi avversari o la polizia. Nel caso del tifoso invece, il fumogeno era stato acceso e tenuto in mano fino ad esaurimento, come riferito dalla stessa Digos. Dunque, nessun uso pericoloso. Ma c’è di più, perché quando l’ultrà era stato fermato, non era più in possesso di un fumogeno, ma solo di un bossolo vuoto e inerte. Quindi non era più contestabile alcunché. L’uso del fumogeno alla luce del sole aveva fatto venir meno il presunto pericolo. E’ evidente che, se un tifoso venisse pescato all’ingresso dello stadio con il fumogeno intatto, sarebbe comunque punito. Ovvio il commento del tifoso, liberato da accuse e Daspo: «Adesso, finalmente, me ne torno allo stadio...».


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Diciamo che questa pronuncia crea un precedente non indifferente in merito al possesso di un fumogeno...che può essere fatto valere in un qualsivoglia simile procedimento...ovviamente non "riscrive" nulla, la legge rimane quella (ubi maior minor cessat) ma è evidente che possa andare incontro a deroghe come in questo caso.

Capisco, grazie per la risposta. :wink:

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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda diavoletto » mar gen 17, 2012 13:26


SI, MA PER IL MOMENTO LA DIFFIDA TE LA PRENDI UGUALMENTE, POI SPENDI UNA BARCA DI SOLDI PER DIMOSTRARE CHE LE TUE
INTENZIONI NON ERANO PERICOLOSE!!!!! :roll: :?
Che sarà, sarà...




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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » mar gen 17, 2012 13:29


Infatti...qualcuno diceva "l' inganno è questo". :wink:
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda diavoletto » mar gen 17, 2012 13:36


esatto!
Che sarà, sarà...




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T.B.R.!!

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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda T.B.R.!! » mar gen 17, 2012 14:17


Giusto G., il paradosso e' essere assolti in sede penale pur avendo
scontato la diffida
NON MI INTERESSA PERCHè IL TUO SANGUE E' BIANCOROSSO.... MA TAND AVAST P IESSM FRAT!

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